L’accesso agli atti di gara di appalto e la tutela alla riservatezza del c.d. segreto industriale: il contemperamento dei due diversi diritti.
In sede di gara di appalto ad evidenza pubblica, è ammesso e contemplato il diritto di ciascun partecipante a richiedere l’accesso ai documenti ed agli atti di gara, al fine di verificare legittimità e conformità della procedura posta in essere rispetto al dettato normativo.
Non sempre, però, la richiesta di accesso agli atti può trovare pacifico accoglimento.
La richiesta di accesso agli atti, infatti, può essere rifiutata e/o limitata tutte le volte in cui la discovery della documentazione comporti la violazione del diritto alla riservatezza di un c.d. segreto industriale e/o commerciale.
In tale ipotesi, per superare il c.d. diritto alla riservatezza del segreto industriale e/o commerciale, la parte interessata alla richiesta di accesso agli atti avrà l’onere di dimostrare l’indispensabilità della documentazione oggetto di richiesta rispetto alle proprie esigenze difensive.
Solo la provata lesione del diritto di difesa, pertanto, consentirà l’accesso alla documentazione contente il c.d. trade secret.
Fonti:
– Direttiva UE n. 2016/943 sui Trade Secrets;
– D.lgs. 11/05/2018 n. 63;
– C.P.I. artt. 98-99;
– Ultima sentenza rilevata: T.A.R. Lazio Roma Sez. III del 15.07.2019 n. 9439