Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione dice no al superamento del limite di finanziabilità.
I Giudici di Piazza Cavour, confermando l’orientamento espresso con precedenti pronunce, hanno ribadito che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B. assurge ad elemento essenziale del contratto, non derogabile dall’autonomia negoziale privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato.
Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, pertanto, conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto di mutuo fondiario.
Cassazione Civile, Sez. I, 11 maggio 2018, n. 11543 – Pres. Di Virgilio, Rel. Ceniccola