Interessante ordinanza istruttoria del Tribunale di Chieti che, in seno ad un procedimento civile inerente un contratto di muto, ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto, ha ritenuto opportuno considerare anche il costo promesso per l’ipotesi di estizione anticipata del contratto.
Ed invero, secondo il Tribunale Teatino, il costo promesso per l’estinzione anticipata soggiace alla normativa anti-usura poiché:
1) è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare; 2) è un costo collegato all’erogazione del credito; (Ord. Tribunale Chieti – Proc. n. 727/2016).
L’ordinanza in parola offre un ulteriore elemento di riflessione in tema di sommatoria tra interessi corrispettivi ed usurari.
Il Tribunale di Chieti, infatti, ritiene ammissibile la somma tra il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse di mora allorquado nel contratto di muto sia prevista una clausola del tipo”il mancato pagamento integrale di numero di rate x determinerà interessi di mora nella misura di x punti percentuali in più sul tasso originario“.
In tal caso, secondo la prospettazione del Tribunale, la sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora può essere operata
perchè in realtà si aumetano gli interessi corrispettivi, mascherandone una parte in moratori (Ord. Tribunale Chieti – Proc. n. 727/2016).