Oggi esaminiamo le deroghe introdotte dal Decreto Legge “Cura Italia” in materia di convocazione e svolgimento delle assemblee delle società di capitali.
Con il menzionato provvedimento, in deroga alle norme del codice civile, artt. 2364, co. 2 e 2478 – bis, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In base alla disposizione dell’art. 106 D.L. Cura Italia, pertanto, sarà possibile procedere alla convocazione dell’assemblea ordinaria nel termine di 180 giorni decorrenti dalla chiusura del precedente esercizio.
La deroga si applica, indistintamente, in favore delle le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le mutue assicuratrici.
Anche in difformità delle disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria, le società possono prevedere che l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione.
Con l’avviso di convocazione è ammessa la possibilità di organizzare lo svolgimento dell’assemblea, anche esclusivamente, mediante l’ausilio di mezzi di telecomunicazione, a patto che sia garantita l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ai partecipanti, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Per le società a responsabilità limitata è prevista, inoltre, la possibilità di raccogliere l’espressione di voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 c.c..
Novità anche per le società quotate che, per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente, possono optare per la designazione del rappresentante, così come previsto dall’art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Ugualmente, nell’avviso di convocazione, le società possono prevedere che l’intervento in assemblea si svolga per il solo tramite del rappresentante designato. Per quanto attiene alle deleghe o sub-deleghe conferibili, è prevista una deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Al comma 7 dell’art. 106, infine, è stabilito il limite temporale di efficacia delle disposizioni in deroga. Ed invero, la deroga sarà applicabile alle sole assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero se convocate entro una data successiva purché risulti ancora in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.